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Pagamenti

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Un contratto di compravendita con l'estero deve contenere la previsione del mezzo di pagamento con una precisione tale da consentire d'individuare facilmente la corrispondente procedura bancaria e le responsabilità che derivano dalla mancata attivazione di detta procedura.

La forma di pagamento è infatti un'importante clausola contrattuale e deve essere negoziata con l'acquirente estero ed inserita come clausola finanziaria nel contratto di compravendita, specificando nel dettaglio modalità, forma tecnica e tempi del regolamento.

Gli elementi che caratterizzano e che, a seconda della loro combinazione, danno origine alle diverse forme di pagamento sono: il tempo, il modo, il luogo e la moneta di pagamento.

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In questa sottosezione, in particolare, ci soffermeremo dapprima sui pagamenti vincolati e le norme uniformi relative agli incassi documentari ed infine sui crediti documentari.

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Per quanto riguarda, invece, i pagamenti su base fiduciaria (pagamenti anticipati, a mezzo bonifico bancario, a mezzo rimessa diretta con assegno, pagamenti posticipati) nonostante non presentino, di solito, delle particolari difficoltà tecniche, comportano i seguenti rischi:

  • l'importatore resta esposto al rischio di inadempienza da parte del venditore, nel caso di pagamento anticipato, sopportando l'onere del finanziamento dal momento in cui effettua il pagamento e fino al momento in cui riceve la merce e/o fino a quando non la commercializza;
  • il venditore resta esposto al rischio di non solvibilità dell'importatore nel caso di pagamento posticipato.

Gli esportatori prudenti dovrebbero privilegiare lo strumento del bonifico bancario poiché è più sicuro dell'assegno che è soggetto, invece, a disciplina diversa e, in qualche caso, assai meno rigorosa di quanto non stabilisca la normativa italiana.

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PAGAMENTI VINCOLATI - L'INCASSO CONTRO DOCUMENTI

La rimessa documentaria o incasso documentario (C.A.D. - Cash Against Documents) è la più elementare forma di pagamento contro documenti, laddove la banca agisce da semplice intermediario tra il venditore/esportatore ed il compratore/importatore.

Le rimesse documentarie sono disciplinate dalle Norme Uniformi relative agli Incassi (N.U.I.) edite dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, in vigore dal 1° gennaio 1996 - Pubblicazione n° 522.

Queste norme sono vincolanti ed applicabili ai rapporti fra tutti i soggetti interessati, a condizione che vengano richiamate nel documento utilizzato per lo svolgimento dell'operazione diventandone parte integrante e, in mancanza di pattuizioni contrarie, espressamente convenute ed inserite esplicitamente nel documento stesso.

L'incasso può essere affidato ad una banca; in tal caso si avranno le forme:

  • D/P Documents against Payment;
  • D/A Documents against Acceptance
  • Quando l'incasso è affidato ad un vettore/spedizioniere si avrà la forma C.O.D.(Cash on Delivery)

Nelle documentate incasso la banca riscuote l'importo dovuto dal debitore contro consegna di determinati documenti.

Il ruolo delle banche, secondo quanto stabilito dalle N.U.I., è circoscritto alla gestione dei documenti ed al rispetto scrupoloso delle istruzioni ricevute.

Le banche non entrano nel rapporto contrattuale tra compratore e venditore, non rispondono del buon fine dell'operazione e non sono coinvolte nelle vicissitudini che può subire la merce oggetto del contratto.

Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui l'acquirente non ritiri i documenti o non paghi a scadenza gli eventuali effetti ritirati dalla banca presentatrice a fronte della consegna dei documenti.

Ciò che è certo è che la banca non può assolutamente consegnare all'importatore i documenti senza aver ricevuto il pagamento o l'accettazione della cambiale.

Quali sono i rischi delle parti?

Il venditore corre il rischio che il compratore non ritiri i documenti e quindi la merce (per sopravvenute difficoltà finanziarie, per aver accertato l'esistenza di riserve sulla polizza di carico, per l'eccessivo ritardo con cui sono pervenuti i documenti dando così luogo ad ingenti spese di sosta delle merci).

Il mancato pagamento degli effetti alle scadenze prestabilite rappresenta un altro rischio per l'esportatore.

Infine, il rischio paese può rappresentare per il venditore un empasse sul buon fine dell'operazione relativamente al blocco o impossibilità di trasferimento dei fondi tra le due banche a causa di difficoltà economiche del Paese debitore.

Il compratore invece, rischia di esporsi o impegnarsi cambiariamente senza avere la possibilità, a priori, di esaminare la merce che può giungere danneggiata o non corrispondente agli accordi contrattuali.

I CREDITI DOCUMENTARI

Il credito documentario è una delle forme di pagamento più usate nel regolamento delle transazioni internazionali di merci; vi è infatti una equilibrata ripartizione del rischio tra il venditore ed il compratore.

Il credito documentario è un impegno assunto da una banca di pagare al venditore esportatore (beneficiario), una certa somma contro presentazione di un insieme di documenti attestanti l'avvenuta spedizione della merce. La banca assume un impegno, revocabile o irrevocabile, su ordine e precise disposizioni del compratore importatore (ordinante).

Poiché questo strumento di pagamento è usato internazionalmente, è sorta la necessità di formulare una serie di regole, compatibili con il diritto internazionale, che definiscano in modo chiaro e inequivocabile, doveri e responsabilità delle parti interessate e che siano universalmente accettate e utilizzate da tutti gli operatori economici.

E' per questa ragione che la Camera di Commercio Internazionale di Parigi ha elaborato la Pubblicazione n° 600 "Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" (N.U.U.) in vigore dal 1°Luglio 2007.

Si tratta di precise norme che regolano la quasi totalità dei crediti documentari. Costituiscono una sorta di codice di comportamento cui le parti interessate convengono di attenersi e che vengono specificamente richiamate nelle aperture di credito. Queste norme non hanno valore di legge, tuttavia, in assenza di una legislazione in tal senso, gli Stati le equiparano a condizioni generali di contratto, rendendole vincolanti per i soggetti che entrano nell'operazione (ordinante, beneficiario e le diverse banche).

Occorre chiarire che il credito documentario è un'operazione su documenti e quindi nettamente distinta e indipendente sia dal contratto commerciale sottostante che da quello di trasporto.

L'esecuzione del credito si fonda sulla letteralità dell'obbligazione della banca e sulla letteralità dei documenti. Ciò significa che, trattandosi di operazione documentaria, le parti devono basarsi esclusivamente sui documenti, indipendentemente dalla merce. Le banche devono, quindi, esaminare la formalità e la letteralità dei documenti presentati in utilizzo del credito e verificare se le relative condizioni sono state soddisfatte, consentendo così il pagamento all'esportatore.

Le banche non assumono alcuna responsabilità per contestazioni tra compratore e venditore in relazione a differenze tra merce contraffatta e fornita rispetto a quella indicata sui documenti. Le controversie dovranno essere regolate direttamente tra i partners interessati, al di fuori del regolamento tramite credito documentario.

 

I SOGGETTI DEL CREDITO DOCUMENTARIO

ORDINANTE

E' l'importatore che dà l'ordine di apertura del credito

BANCA EMITTENTE

Banca del compratore: è la banca che assume in proprio, per conto dell'ordinante, l'onere di effettuare la prestazione al beneficiario

BANCA AVVISANTE O NOTIFICATRICE

Banca del venditore: assume il ruolo di intermediaria notificando al beneficiario l'impegno della banca emittente. Può assumere anche il ruolo più impegnativo di banca confermante. In tal caso diventa il soggetto obbligato nei confronti del beneficiario

BENEFICIARIO

E' l'esportatore. Per ricevere il "quantum" previsto dal credito deve presentare i documenti richiesti e ottemperare a tutte le modalità e condizioni previste dal credito stesso.

LA STAND-BY LETTER OF CREDIT

La stand-by letter of credit è un particolare strumento che riassume sia le caratteristiche fondamentali del credito documentario sia quelle di una lettera di garanzia. Consiste nell'impegno di una banca a pagare il beneficiario o di accettare tratte emesse da quest'ultimo a condizione che esso presenti una semplice dichiarazione accompagnata dalle copie dei documenti relativi alla fornitura effettuata.

La stand-by si differenzia dal credito documentario soprattutto sotto due profili:

  1. il pagamento della fornitura viene previsto al di fuori della stessa stand by, in genere a mezzo bonifico bancario quindi con minori costi per l'importatore. Soltanto nell'ipotesi in cui questi non onori il proprio impegno di pagamento il venditore, presentando alla banca i documenti richiesti, sarà legittimato ad utilizzare lo strumento come un normale credito documentario. In questo caso il venditore- che pertanto beneficia della medesima tutela offerta da un credito documentario- è generalmente richiesto di presentare alla banca una dichiarazione attestante il mancato pagamento da parte del compratore.
  2. nel credito documentario i documenti presentati per l'utilizzo comprendono sempre un documento di trasporto mentre in una stand-by non necessariamente i documenti lo comprendono

Le stand-by trovano regolamentazione nelle norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari a condizione ovviamente che nel testo sia fatto specifico riferimento alla pubblicazione 600 della Camera di Commercio Internazionale.

Un ulteriore corpo normativo è rappresentato dalle International Standby Practices (pubblic. CCI n.590 ed.1998 in vigore dal 1° gennaio 1999): si tratta di una disciplina nata per rispondere alle necessità del sistema bancario USA e che quindi fa riferimento unicamente alla common law del mondo anglosassone.

La nuova normativa, tuttavia, proprio perché riflette schemi riferibili alla suddetta mentalità giuridica non è di agevole consultazione e presenta per buona parte del sistema bancario europeo difficoltà di interpretazione ed una certa indeterminatezza nella terminologia adottata. Ad evitare problemi sul piano operativo e nell'attesa di commenti e chiarimenti ufficiali da parte della Camera di Commercio Internazionale si consiglia quindi agli operatori di specificare nel contratto che la stand by sia emessa solo con riferimento alla pubblicazione ICC 600.

  • Consiglio Quando il trasferimento delle merci implichi una modalità di trasporto i cui tempi di viaggio siano stringatissimi, come può essere nel caso di inoltri per via aerea e contemporaneamente l'esportatore intenda comunque essere mantenuto indenne dal verificarsi di una perdita derivante dal mancato regolamento da parte del compratore la stand-by è lo strumento da privilegiare rispetto al credito documentario che si pone in netto contrasto con l'urgenza della consegna a causa dei tempi di arrivo dei documenti rispetto a quelli del viaggio.

LE GARANZIE BANCARIE

Nel commercio internazionale sono largamente diffuse le garanzie bancarie per tutelare sia da mancati pagamenti che da mancate prestazioni di altra natura.

Infatti la garanzia è uno strumento per effetto del quale un soggetto può ottenere l'adempimento di una prestazione o il pagamento di una somma da una terza parte quando l'obbligato principale non assolva i propri impegni.

Le forme più conosciute e più utilizzate sono: l'avallo, la fidejussione, la garanzia a domanda o "bond".

Il Codice Civile distingue la fidejussione (considerata un "rapporto accessorio" rispetto alla obbligazione principale, quindi dipendente completamente dal rapporto di debito principale : è invalida se è invalida l'obbligazione principale) dalla garanzia o "lettera di garanzia" che seppure nata da un rapporto sottostante, assume il valore di un "contratto autonomo" indipendente dall'obbligazione principale che garantisce : si tratta cioè di un impegno autonomo ed incondizionato per il garante verso il creditore.

Indipendentemente dal Codice Civile nella pratica operativa quotidiana è comunque il testo della " garanzia "che evidenzia le caratteristiche dell'operazione.

Nel commercio internazionale la fattispecie ormai preminente è quella delle garanzie a domanda (od a prima richiesta) spesso note con il termine "bond".

Per evitare usi impropri ed abusi le parti possono adottare le "Norme Uniformi per la Garanzia a prima richiesta" elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi attraverso la pubblicazione URDG 758.

Secondo l'art. 2 di tali norme ( in cui viene data la definizione di garanzia autonoma ) per garanzia "a richiesta" deve intendersi qualsiasi garanzia, bond o altro obbligo di pagamento, in qualunque modo denominato o descritto, prestato da banca, da compagnia di assicurazione o da altro Ente o persona fisica (il garante) in forma scritta al fine di assicurare il pagamento di una somma di denaro su presentazione, conformemente alle condizioni previste nell'impegno assunto, di una richiesta scritta di pagamento e di altri documenti eventualmente indicati nella garanzia.

Si riconosce che la garanzia a domanda è per sua natura separata dal contratto che vi ha dato origine e non è interessata o vincolata dal contratto stesso ancorchè nel testo di garanzia vi sia incluso un riferimento ad esso.

Nel commercio internazionale le forme di garanzia bancaria a prima richiesta maggiormente utilizzate sono:

  • Advance payment bond: viene richiesta dall'esportatore a favore del compratore. Scopo dell'advance payment bond è di garantire la restituzione degli anticipi corrisposti dal committente al fornitore nel caso in cui questi non dia corso al contratto o non effettui la fornitura e si renda necessaria la restituzione dell'anticipo stesso.
  • Performance bond: viene richiesta dall'esportatore a favore del compratore. Serve a tutelare il compratore affinchè il fornitore onori il contratto nei tempi e nei modi pattuiti.
  • Bid bond-tender bond: viene richiesta dall'esportatore a favore dell'Ente aggiudicante. E' una garanzia generalmente connessa alle gare di appalto internazionale od alla realizzazione di " grandi lavori ". Serve a tutelare l'appaltante / acquirente qualora il fornitore al quale viene attribuita la commessa si rifiuti in seguito di perfezionare il contratto o si ritiri dall'offerta.
  • Payment guarantee: viene richiesta dal compratore a favore del fornitore. La banca assicura a chi ha effettuato la fornitura il pagamento del corrispettivo qualora il debitore principale sia inadempiente.

Un breve cenno, infine, alle controgaranzie. In alcuni Paesi la legge impone che i soggetti residenti possano accettare garanzie solo se rilasciate da Banche del Paese stesso. In tale caso la Banca estera dell'ordinante emetterà una controgaranzia a favore di una banca del Paese beneficiario chiedendo di emettere la "garanzia" come stabilito dalla legge locale. Tale procedura, in alcuni casi viene scelta dagli operatori economici come prassi operativa, indipendentemente dalle disposizioni di legge.

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