• Linkedin
  • Twitter
  • Facebook

Trasporto marittimo: la convenzione SOLAS per la verifica del peso del Container

L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha recentemente modificato la Convenzione SOLAS (Salvaguardia della vita in mare) richiedendo, come condizione per il caricamento di un container confezionato su una nave per esportazione, che il container abbia un peso verificato.
Il responsabile della verifica del peso del container confezionato è lo speditore.
Tale requisito avrà efficacia legale dal 1° luglio 2016.
Dopo tale data, caricare un container confezionato su una nave senza che l'operatore della nave e l'operatore del terminale marittimo abbiano un peso verificato del container sarà una violazione della Convenzione SOLAS.

Gli emendamenti SOLAS prevedono che ci siano due metodi che gli speditori possono utilizzare per determinare il peso del container una volta che il processo di riempimento del container ha avuto luogo.
Questo requisito si applicherà a livello globale. Gli speditori, i trasportatori, gli operatori delle navi e gli operatori dei terminali marittimi avranno, tutti, la necessità di definire le politiche e le procedure per garantire l'attuazione di questo cambiamento normativo.

Principi di base nell'ambito del requisito SOLAS
1. Prima che un container confezionato possa essere caricato su una nave, il suo peso deve essere determinato attraverso la pesatura. È una violazione del SOLAS caricare a bordo di una nave un container confezionato a cui si applica il SOLAS senza una adeguata verifica del peso. Non c'è eccezione a questo requisito.

2. Sotto gli emendamenti SOLAS, ci sono due metodi permessi per la pesatura: Metodo 1, che richiede la pesatura del container dopo che è stato confezionato, o Metodo 2, che richiede la pesatura di tutto il carico e del contenuto del container e la somma di questi pesi al peso della tara del container come indicato sul fine porta del container.

3. La stima del peso non è permessa. Lo speditore (o una terza parte in accordo con lo speditore ) ha la responsabilità di pesare il container confezionato o di pesare il suo contenuto. In entrambi i metodi, l’apparecchiatura di pesatura utilizzata deve soddisfare i requisiti nazionali di certificazione e taratura. Inoltre, la parte che confeziona il container non può utilizzare il peso fornito da altri, tranne che in uno specifico insieme di circostanze definite.

4. Un trasportatore per essere accurato può fare affidamento sulla verifica del peso segnato dallo speditore. Il trasportatore non ha bisogno di essere un "verificatore" della verifica del peso dello speditore. Né le modifiche alla SOLAS richiedono a un trasportatore che verifichi che uno speditore che fornisca un peso verificato secondo il Metodo 2 abbia utilizzato un metodo che sia stato certificato e approvato dalle competenti autorità della giurisdizione in cui il confezionamento e la sigillatura del container è stata completata. Tuttavia, è importante notare che, affinchè la verifica del peso dello speditore sia conforme alle prescrizioni SOLAS, deve essere "firmata", nel senso che una persona specifica che rappresenta lo speditore è nominato e identificato come soggetto che ha verificato l'accuratezza del calcolo del peso per conto dello speditore.

5. La mancanza di una verifica firmata del peso dello speditore può essere risolta pesando il container confezionato al porto. Se il terminale marittimo non ha l’apparecchiatura per pesare il container e fornire un peso verificato, devono essere trovati mezzi alternativi per ottenere un peso del container verificato; altrimenti, il container confezionato potrebbe non essere caricato sulla nave.

6. Quando un terminale marittimo riceve un container da esportazione confezionato che non ha la verifica del peso firmata dallo speditore, ci sarà bisogno di determinare sul posto del terminale il peso di quei container e di detti pesi nel piano di stivaggio della nave. Terminali e vettori dovranno accordarsi su come queste situazioni saranno trattate.

7. Se un container confezionato viene pesato al porto di carico, quel peso è da utilizzare per pianificare lo stivaggio della nave.  

8. I piani di stivaggio della nave devono utilizzare pesi verificati per tutti i container confezionati caricati a bordo.

Per ulteriori informazioni, si allega

il Decreto Dirigenziale n. 447/2016


le linee guida al decreto 447/2016


e la circolare ministeriale interpretativa.